Statuto

Lo Statuto della Fondazione Istituto di San Ponziano

   

ART. 1 – Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione ART. 2 – Scopi della Fondazione ART. 3 – Attività della Fondazione
ART. 4 – Patrimonio ART. 5 – Fondo di gestione ART. 6 – Organi della Fondazione
ART. 7 – Consiglio di Indirizzo ART. 8 – Funzione di indirizzo ART. 9 – Consiglio di Amministrazione
ART. 10 – Funzione di Amministrazione ART. 11 – Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze Art. 12 – Presidente
Art. 13 – Segretario della Fondazione Art. 14 – Revisore Contabile Art. 15 – Bilancio
Art. 16 – Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione Art. 17 – Disposizione finale  

 

ART. 1 – Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione

  1. La “Fondazione Istituto di San Ponziano”, costituita con atto dal notaio Aldo Mignone di Lucca, ha sede nel complesso edilizio di San Ponziano in Lucca.
  2. La durata della Fondazione è illimitata.
  3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’esistenza della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 16.
  4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio della provincia di Lucca.
  5. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell’articolo 1-sexie, comma 1 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. [Back]

ART. 2 – Scopi della Fondazione

  1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari dell’Istituto di San Ponziano e nel rispetto dei principi e dei concetti informativi della sua tradizione statutaria, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori : a) istruzione; b) educazione; c) cultura.
  2. In particolare, la Fondazione ha per scopo:
    • l’istruzione e l’educazione della gioventù;
    • la promozione, la conservazione e la valorizzazione di opere d’arte e del patrimonio architettonico;
    • la promozione e lo svolgimento di attività culturali. [Back]

ART. 3 – Attività della Fondazione

  1. La Fondazione opera senza fini di lucro.
  2. Le finalità di istruzione ed educazione della gioventù, di cui all’articolo precedente, vengono perseguite dalla Fondazione mediante l’utilizzo dei propri beni mobiliari e immobiliari e l’eventuale organizzazione e la gestione di scuole e di corsi di ogni ordine e grado, operanti in conformità con i rispettivi programmi ministeriali in materia di istruzione.
  3. L’attività della Fondazione è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della persona e alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia. In tale prospettiva, le attività della Fondazione mirano a promuovere il diritto all’istruzione, anche  mediante l’erogazione di sussidi e orse di studio, attraverso la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale e di solidarietà.
  4. La finalità di promozione e lo svolgimento di attività culturali potranno attuarsi con attività connesse e funzionali alla educazione e alla istruzione, sia con attività culturali autonome, sia con la promozione e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed architettonici della storia civile e religiosa. [Back]

ART. 4 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Istituto di San Ponziano all’atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato. Esso assicura il mantenimento della Fondazione, senza  oneri per la finanza pubblica.
  2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:
    • accantonamento a riserve facoltative costituite dal Consiglio di Indirizzo di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
    • liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del Patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
  3.  Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, qual ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalla precedente tradizione statutaria.
  4. Il patrimonio della Fondazione è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da preservarne il valore  e ottenere una adeguata redditività per  svolgere le attività istituzionali, garantendone la continuità nel tempo.
  5. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi, a condizione che tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono eccedere il 10% del patrimonio e devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e non impedire una redditività adeguata del patrimonio nel su complesso.
  6. L’amministrazione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione. [Back]

ART. 5 – Fondo di gestione

  1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali ed il proprio mantenimento, senza oneri per la finanza pubblica, la Fondazione utilizza il fondo di gestione, costituito:
    • dai redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli oneri fiscali, gli accantonamenti a riserve facoltative e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
    • dai proventi delle rette e delle tasse pagate dagli alunni;
    • da eventuali avanzi di gestione;
    • da eventuali atti di liberalità ed eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
    • da ogni altra entrata non destinata espressamente all’incremento del patrimonio.
  2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non sino imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di Enti  che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa  vigente;
  3. L’Ente ha obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. [Back]

ART. 6 – Organi della Fondazione

  1. Sono Organi della Fondazione:
    • Il Consiglio di Indirizzo;
    • Il Consiglio di Amministrazione:
    • Il Presidente;
    • Il Segretario della Fondazione;
    • Il Revisore Contabile. [Back]

ART. 7 – Consiglio di Indirizzo

  1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (anni).
  2. I  Consiglieri sono così designati:
    • n. 2 (due) dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    • n. 1 (uno) dal Comune di Lucca;
    • n. 1 (uno)  dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca;
    • n. 1 (uno) dall’Istituto di Alti Studi IMT di Lucca.
  3. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è gratuita.
  4. I Componenti possono essere confermati per una sola volta.
  5. Il Presidente viene eletto, tra i membri designati dal MIUR, dal Consiglio di Indirizzo nella sua prima riunione, a maggioranza dei propri componenti  e può essere confermato per una sola volta.
  6. Il Vice Presidente viene eletto, tra tutti i membri, con le medesime modalità del Presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato per na sola volta.
  7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  8. I Componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
  9. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza , provvede ad invitare , con lettera raccomandata, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell’invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo. Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto di Lucca, su richiesta di un Consigliere.
  10. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri od il Revisore Contabile.
  11. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
  12. Il Consiglio di Indirizzo dichiara la decadenza del componente che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive. [Back]

ART. 8 – Funzione di indirizzo

  1. Al Consiglio di Indirizzo spetta  l’esercizio della funzione di indirizzo, attraverso l’indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione , nonché il diritto di proposta al Consiglio di Amministrazione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.
  2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Indirizzo:
    • l’approvazione del bilancio;
    • l’individuazione  delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l’amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
    • la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
    • la dichiarazione di estinzione della Fondazione e la conseguente nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 16;
    • la nomina, tra soggetti esterni al proprio seno, e la eventuale revoca  dei due componenti del Consiglio di Amministrazione  (escluso il Presidente);
    • la nomina e l’eventuale revoca del Revisore Contabile;
    • stabilire, su proposta del Consiglio di  Amministrazione, il compenso al Revisore Contabile e al Segretario della Fondazione nonché la misura dei rimborsi dovuti, anche in maniera forfettaria, al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo  per le spese sostenute in occasione o a causa dello svolgimento del incarico.
    • l’esercizio della azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Contabile;
    • l’approvazione e la modifica dello Statuto. [Back]

ART. 9 – Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente . Esso dura in carica per il periodo corrispondente al Consiglio di Indirizzo che lo ha espresso. I componenti del Consiglio possono essere confermati per una sola volta.
  2. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.
  3. Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo.
  4. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, a maggioranza dei propri componenti e tra di essi.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  6. La scelta dei Consiglieri avviene tra soggetti di comprovata moralità ed onorabilità.
  7. I consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo in sostituzione di coloro che vengano a mancare  per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
  8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto gli altri due Consiglieri od il Revisore Contabile.
  9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei componenti in carica. A parità prevale il voto del Presidente.
  10. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive. [Back]

ART. 10 – Funzione di Amministrazione

  1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che esercita la propria funzione nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Indirizzo.
  2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede con le sue deliberazioni:
    • all’ amministrazione della Fondazione, alla gestione patrimoniale e all’attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee generali tracciate dal Consiglio di Indirizzo;
    • alla nomina del Segretario della Fondazione;
    • all’approvazione e alla modifica dei regolamenti interni;
    • all’accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
    • agli acquisti, alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
    • alla formazione degli inventari, del bilancio e del rendiconto annuale dell’ attività svolta;
    • alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
    • a proporre al Consiglio di Indirizzo il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dal Presidente, dai componenti del medesimo Consiglio e del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, e l’eventuale compenso per il Segretario della Fondazione e per il Revisore Contabile;
    • a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione e che eccedano la pura e semplice esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso Consiglio di Amministrazione. [Back]

ART. 11 – Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

  1. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, attraverso il Segretario della Fondazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
  2. Il Segretario della Fondazione spedisce i relativi avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio convocato ed al Revisore Contabile.
  3. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono permanentemente invitati, senza diritti di avviso e di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.
  4. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l’adunanza.
  5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.
  6. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario della Fondazione e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dal Segretario della Fondazione.
  7. Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede. [Back]

Art. 12 – Presidente

  1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso  e coordinamento dell’attività della Fondazione e vigila sul suo andamento generale, firma la corrispondenza  e tutti gli atti interni o da trasmettersi  sia in originale che in copia all’esterno.
  3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione , con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica dal parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
  4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.
  5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire  procure anche a soggetti estranei  alla Fondazione.
  6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente  indicate all’art. 8 , che sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.
  7. Il Presidente cura l’invio, all’amministrazione vigilante, degli atti necessari all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 del codice civile. [Back]

Art. 13 – Segretario della Fondazione

  1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri membri e dei membri del Consiglio di Indirizzo.
  2. Il Segretario della Fondazione ha per compiti:
    • curare i  rapporti tra gli organi della Fondazione;
    • dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
    • redigere i verbali delle adunanze e curare i relativi avvisi di convocazione nonché tutta la corrispondenza;
    • curare l’organizzazione amministrativa della Fondazione.
  3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario, le sue funzioni sono attribuite al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente.
  4. Il Segretario della Fondazione tiene il libro verbali del Consiglio di Indirizzo ed il libro verbali del Consiglio di Amministrazione. [Back]

Art. 14 – Revisore Contabile

  1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo, nella sua prima riunione a  maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno e a quello del Consiglio di Amministrazione, che hanno i requisiti professionali richiesti per l’esercizio del controllo legale dei conti.
  2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.
  3. Il Revisore Contabile può essere ammesso alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. La sua partecipazione è obbligatoria per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile. [Back]

Art. 15 – Bilancio

  1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre  di ogni anno.
  2. Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dell’art. 2423 del codice civile, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno e trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione accompagna il progetto di bilancio con una propria relazione nella quale viene illustrata la politica degli accantonamenti e degli investimenti  con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione e di quanto già realizzato con i precedenti investimenti.
  4. Il progetto di bilancio accompagnato dalla relazione del Revisore Contabile e dalla relazione del Consiglio di Amministrazione viene trasmesso al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione ad avvenire entro il 30 aprile. Contestualmente una copia dei suddetti documenti viene depositata presso la sede della Fondazione dove rimane a disposizione per la consultazione. [Back]

Art. 16 – Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione

  1. Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005,  n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente, ai sensi dello stesso comma 3, l’amministrazione della Fondazione.
  2. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Ente ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. L’estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.
  4. La Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1 sexies comma 3 del decreto legge 3 febbraio 2006, n. 27 provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza  si applicano gli articoli 11 e  seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile. [Back]

Art. 17 – Disposizione finale

  1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e , per quanto da esso non  previsto, dalle norme del codice civile  e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni. [Back]